Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo devono comunicare i dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con i quali hanno stipulato contratti in essere con riferimento al bene e ai corrispettivi percepiti nell’anno di riferimento secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 5/08/2011.
A regime la comunicazione deve essere trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno in relazione ai contratti in vigore nell’anno precedente (per esempio il 30 giugno 2012 con riferimento all’anno 2011).
Per quanto riguarda invece il periodo transitorio, scade il 31 dicembre 2011 il termine per le società che devono inviare la comunicazione per i contratti in essere nelle annualità 2009 e 2010.
Riportiamo qui di seguito I Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate:
Con riferimento ai quesiti posti con foglio n.282/11 del 16 settembre 2011, di seguito si forniscono puntualmente i chiarimenti richiesti.
· Ambito soggettivo
D. Considerato che il provvedimento stabilisce che sono soggetti obbligati “Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo”, quali sono esattamente i soggetti obbligati alla comunicazione di cui al provvedimento del 5 agosto 2011 ?
R. Rientrano nell’ambito soggettivo le banche e gli intermediari finanziari iscritte nell’elenco generale ex art. 106 del TUB o in sue sezioni che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo nonché gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio.
· Ambito oggettivo
D. Quale tipologia di contratti sono interessati dalla comunicazione ?
R. Sono interessati dalla comunicazione i contratti di leasing finanziario, i contratti di leasing operativo, i contratti di locazione ed i contratti di noleggio, stipulati nei confronti di tutti i clienti, sia persone fisiche che persone giuridiche.
· Esonero dalla comunicazione IVA
D. Considerato che il provvedimento prevede che “l’adempimento connesso alla presente comunicazione comporta l’esonero dalla comunicazione di cui all’art. 21 del d.l. n. 78/2010”, i soggetti obbligati alla comunicazione in esame sono esonerati in toto dall’obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA?
R. Si. I soggetti obbligati alla presente comunicazione non devono effettuare alcuna comunicazione relativa all’articolo 21 del d.l. n. 78/2010 (c.d. spesometro).
· Termini per la trasmissione della comunicazione
D. Quali sono i termini per la trasmissione della comunicazione in conformità a quanto indicato nel Provvedimento del 5 agosto 2011?
R. I termini per la trasmissione della comunicazione sono i seguenti: