Normativa Pubblicata il 14/09/2011

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Fabbricati rurali – Domanda di variazione catastale entro il 30 settembre 2011

Il 30 settembre 2011 è il termine ultimo per presentare all’Agenzia del Territorio la domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione della categoria A/6 alle abitazioni rurali o della categoria D/10 per i fabbricati rurali strumentali, per evitare di dover pagare l’Ici non dovuta sui fabbricati rurali



Forma Giuridica: Normativa - Decreto
Numero del 14/09/2011
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

A neanche una settimana dalla scadenza, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 settembre 2011, nella G.U. n. 220 - Serie generale - del 21 settembre 2011, che stabilisce che entro il 30 settembre 2011 è possibile presentare all’Agenzia del Territorio la domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione della categoria A/6 alle abitazioni rurali o della categoria D/10 per i fabbricati rurali strumentali.

Si ricorda che l’art. 7, comma 2-bis del D.L. 13/05/2011 n. 70 prevede infatti l’attribuzione della categoria A6 e D10 per gli immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del DL 30/12/1993 n. 557.

L’Agenzia del Territorio, a seguito della pubblicazione del Decreto, ha diffuso un Comunicato Stampa (riportato qui di seguito) con il quale stabilisce le modalità di presentazione, presso l’Agenzia del Territorio, della documentazione concernente l’attribuzione delle categorie A/6, classe “R”, e D/10 ai fabbricati rurali.

In particolare, la predetta documentazione comprende la domanda di variazione per l’attribuzione delle categorie A/6, classe “R”, e D/10 ai fabbricati rurali e l’autocertificazione necessaria ai fini del riconoscimento della ruralità, documenti redatti in conformità ai modelli allegati al citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 settembre 2011.

Tali atti devono essere presentati all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio territorialmente competente (di seguito “Ufficio”), entro la data del 30 settembre 2011.
La domanda di variazione può essere inoltrata secondo le seguenti modalità:

Gli indirizzi degli Uffici e ogni altro riferimento o indicazione, utili alla presentazione della domanda di variazione, sono consultabili sul sito internet: www.agenziaterritorio.gov.it, nella sezione dedicata agli “Uffici territoriali”.

La predetta domanda può essere presentata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati rurali o tramite i soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, ovvero tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

La domanda di variazione è prodotta in duplice originale presso l’Ufficio competente;
un originale viene restituito come ricevuta al medesimo soggetto che lo ha presentato
Se la domanda è spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante fax, ovvero per posta elettronica certificata, fanno fede, ai fini della avvenuta presentazione, rispettivamente, la data di spedizione, la data del rapporto di trasmissione del fax ovvero quella relativa all’attestato di trasmissione elettronica.

L’Agenzia del Territorio rende, inoltre, disponibile sul proprio sito internet: www.agenziaterritorio.gov.it una specifica applicazione, che consente la compilazione della domanda con modalità informatiche. L’applicazione consente, altresì, la stampa della domanda, con l’attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell’avvenuta acquisizione a sistema informatico dei dati contenuti nella domanda di variazione.
La medesima domanda, compilata e stampata con la predetta applicazione informatica entro la data del 30 settembre 2011, è considerata tempestiva, a condizione che venga presentata all’Ufficio, con una delle modalità sopraindicate, entro 15 giorni dalla data di acquisizione nel sistema informatico dei dati contenuti nella stessa domanda, che dovrà essere, altresì, debitamente sottoscritta ed integrata da tutta la documentazione prevista.

Non potranno essere oggetto di esame, da parte dell’Ufficio, le domande di variazione e le relative autocertificazioni, presentate su modelli non conformi a quelli allegati al menzionato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, così come le domande di variazione prive delle previste autocertificazioni.

In Allegato:

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze


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Decreto del 14/09/2011 e Allegati - Fabbricati Rurali
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