Normativa Pubblicata il 20/07/2011

R.M. N. 67/E 2011: Ravvedimento in forma frazionata

La risoluzione 67/E del 23 giugno 2011 è stata emanata dall’Agenzia delle entrate per chiarire i dubbi interpretativi sorti in merito ad alcuni passi della circolare del Ministero delle Finanze n.192 del 23 luglio 1998, che regolamenta l’istituto del ravvedimento in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto, di imposta di registro e altri tributi similari.



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 67/E del 20/07/2011
Fonte: Agenzia delle Entrate

La risoluzione 67/E chiarisce  che non è applicabile al ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997) la dilazione di pagamento, potendo essere concessa soltanto in casi tassativamente previsti dall’ordinamento tributario.

Nel documento di prassi viene stabilito che qualora il contribuente decidesse di dilazionare il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, il versamento all’erario della prima tranche non perfeziona, di per sé, il ravvedimento dell’ammontare complessivamente dovuto a titolo d’imposta, né tantomeno qualora il pagamento delle quote venga effettuato oltre i termini ultimi prescritti dalla legge.

Per il commento ed il testo integrale della risoluzione scarica il documento al seguente link:
R.M. N. 67/E 2011: Ravvedimento in forma frazionata

Fonte: Agenzia delle Entrate


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