La risoluzione 67/E chiarisce che non è applicabile al ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997) la dilazione di pagamento, potendo essere concessa soltanto in casi tassativamente previsti dall’ordinamento tributario.
Nel documento di prassi viene stabilito che qualora il contribuente decidesse di dilazionare il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, il versamento all’erario della prima tranche non perfeziona, di per sé, il ravvedimento dell’ammontare complessivamente dovuto a titolo d’imposta, né tantomeno qualora il pagamento delle quote venga effettuato oltre i termini ultimi prescritti dalla legge.
Per il commento ed il testo integrale della risoluzione scarica il documento al seguente link:
R.M. N. 67/E 2011: Ravvedimento in forma frazionata