L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 65 del 14 giugno 2011, ha stabilito le modalità di presentazione della dichiarazione di variazione dati relativa al luogo di conservazione delle scritture contabili. L'invio grava sul contribuente e deve essere fatto entro trenta giorni all’Agenzia delle Entrate.
Alla trasmissione può provvedere anche il depositario, ma solo in qualità di persona delegata dal contribuente. Il depositario può chiedere al contribuente prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di variazione dei dati, considerato l’interesse al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione di cui trattasi. Nell’eventualità che non abbia conferma dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, il depositario può comunicare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente, l’avvenuta risoluzione del rapporto di deposito allegando una copia del verbale di consegna delle scritture.