Con Risoluzione n. 63 del 10 giugno 2011, l'Agezia delle Entrate rende noti i codici tributo per versare le imposte rideterminate sulle plusvalenze qualificate, qualora non siano state reinvestite entro due anni. Si tratta di plusvalenze per le quali il D.L. 112/2008 prevedeva l'esenzione di imposta in caso di cessione ma, in caso di non reinvestimento, da parte del contribuente, entro due anni dal conseguimento, la plusvalenza che non era stata tassata deve essere nuovamente sottoposta a tassazione.
I codici tributo istituiti sono:
- 1128 “Imposta rideterminata ai fini IRPEF a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del TUIR”;
- 1132 “Imposta rideterminata ai fini IRES a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del TUIR”;
- 3872 “Addizionale comunale all’Irpef rideterminata a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del TUIR”;
- 3880 “Addizionale regionale all’Irpef rideterminata a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del TUIR”