L'Agenzia delle Entrate con circolare n. 19/E del 10 maggio 2011 fornisce ulteriori chiarimenti sull'imposta sostitutiva del 10% per i compensi di incremento di produttività 2011 erogati ai lavoratori dipendenti.
In particolare afferma che le somme erogate dal datore di lavoro nel 2011 prima della stipula del contratto collettivo, non possono essere soggette all’imposta sostitutiva e usufruire del beneficio fiscale anche se nell’accordo è prevista la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscono a prestazioni effettuate nel 2011.