L'Agenzia delle Entrate ha fornito, con la Risoluzione n. 56/E del 11 maggio 2011, i chiarimenti in merito alla liquidazione IVA di gruppo e sul trattamento delle eccedenze pregresse e compilazione della dichiarazione annuale IVA.
L’eccedenza di credito esistente al momento dell’ingresso di una società in una liquidazione IVA di gruppo può essere utilizzata dalla medesima negli anni successivi soltanto al di fuori della liquidazione di gruppo, non essendo computabile nelle liquidazioni di gruppo relative all’anno successivo a quello d’ingresso e a quelli seguenti.
Da quest’anno, nella dichiarazione annuale IVA è presente il rigo VL10 per l’indicazione di tale importo da parte della aderente.