Con Risoluzione n. 43/E del 12 Aprile 2011 l'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che con la rinegoziazione del mutuo prima casa sono detraibili gli interessi passivi relativi all’acquisto, alla costruzione ed alla ristrutturazione dell’abitazione principale risultanti dal piano di ammortamento del mutuo originario, nel limite dell’importo di euro 4.000 previsto dalla legge.
Pertanto gli istituti bancari, nel compilare l’attestazione relativa al pagamento degli interessi passivi, dovranno certificare l’importo degli interessi risultanti dal mutuo originario e di quelli risultanti dal conto accessorio.