Con la Risoluzione n. 36/E del 31 marzo 2011 l’Agenzia delle Entrate integra i chiarimenti in merito all’obbligo di applicazione del “reverse charge” sulle cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato, in vigore dal 1° aprile 2011.
Viene chiarito che il meccanismo del “reverse charge” si applica soltanto per le cessioni di beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Pertanto, le cessioni di cellulari e dispositivi a circuito integrato sono fuori dal “reverse charge” se effettuate dai commercianti al minuto o se la cessione del cellulare è accessoria alla fornitura del traffico telefonico.