Con Circolare dell'11 marzo 2011 n. 12, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modifiche apportate dalla “legge di stabilità” (articolo 1, commi 15 e 16, legge 220/2010), alla disciplina del leasing immobiliare, con particolare attenzione alle modalità di determinazione e di versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale.
Si ricorda che la legge di stabilità 2011, all’articolo 1, commi 15 e 16, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina applicabile, ai fini delle imposte indirette, ai contratti di locazione finanziaria di immobili ed ai connessi atti di acquisto e cessione degli immobili abitativi e strumentali oggetto del contratto.
Le modifiche normative introdotte sono volte a garantire una sostanziale equivalenza tributaria tra l’acquisto diretto del bene immobile e quello realizzato tramite la conclusione di contratti di leasing finanziario.
L’imposta sostitutiva deve essere versata per tutti i contratti di leasing immobiliari, anche da costruire o in costruzione, in corso di esecuzione alla data del 1º gennaio 2011. Le parti del contratto devono pagare in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2011.
Indice:
PREMESSA.
1 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE
1.1. Acquisto dell’immobile concesso in locazione finanziaria: soggetti obbligati al pagamento della imposte di registro, ipotecaria e catastale
1.2. Modifiche alla disciplina dei contratti di locazione finanziaria
1.3. Contratti di locazione in corso al 1° gennaio 2011
1.4. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per l’acquisto ed il riscatto dell’immobile
2 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE
2.1. Soggetti obbligati al versamento dell’imposta
2.2 Ambito oggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva
2.3 Modalità di determinazione dell’imposta sostitutiva
2.4 Versamento dell’imposta sostitutiva