L’Agenzia delle Entrate, con Circolare del 2 marzo 2011 n. 8, fa il punto sui criteri da seguire per applicare la ritenuta d’acconto del 20% sui pagamenti eseguiti attraverso il pignoramento presso terzi, sugli adempimenti a carico del terzo erogatore, sugli adempimenti a carico del creditore pignoratizio e sugli adempimenti a carico del debitore.
Si ricorda che l’art. 15, comma 2, del D.L. 1 luglio del 2009, n. 78, integrando la disposizione di cui all’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha specificato che, in caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, la ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata dal soggetto erogatore che rivesta la qualità di sostituto di imposta, con un’aliquota pari al 20 per cento, rinviando, per le modalità di attuazione, alla emanazione di un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Detto provvedimento, emanato il 3 marzo 2010 (di seguito il Provvedimento), nel dare attuazione alla disposizione riportata, ha stabilito le modalità di effettuazione della ritenuta alla fonte e gli adempimenti da assolvere a cura dei soggetti interessati.
L’art. 1, comma 1, del Provvedimento fa riferimento ad una ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta, pertanto, deve essere effettuata nei confronti dei creditori pignoratizi soggetti IRPEF e non anche nei confronti di enti e società soggetti IRES.
Nei confronti dei soggetti IRPEF, invece, ai sensi dell’articolo 1 del Provvedimento, il soggetto erogatore è tenuto ad operare la ritenuta d’acconto nella misura del 20 per cento sulle somme assoggettabili a ritenuta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
Ad esempio, se il dipendente (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del datore di lavoro (debitore) al pagamento di retribuzioni arretrate, ottiene il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente bancario del datore di lavoro, l’istituto bancario (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare la ritenuta del 20 per cento all’atto del pagamento delle somme in favore del dipendente, trattandosi di redditi di lavoro dipendente, per i quali, a norma dell’art. 23 del DPR 600/73, è previsto il prelievo alla fonte.
Con la presente Circolare si forniscono chiarimenti sulle questioni interpretative che potrebbero sorgere in fase di applicazione del suddetto provvedimento.
Indice della Circolare:
PREMESSA