Normativa Pubblicata il 18/02/2011

Scheda carburante: indeducibile il costo se il documento risulta incompleto

Deducibili dal Reddito d'impresa le schede carburanti correttamente compilate e complete di tutti i dati, ma l'Amministrazione finanziaria per poterle contestare deve provare l’abuso del diritto; questo quanto chiarito dalla Sentenza della Cassazione n. 3947 del 18 Febbraio 2011



Forma Giuridica: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Numero del 18/02/2011
Fonte: Corte di Cassazione

Sono deducibili dal reddito di impresa e, detraibile la relativa Iva, esclusivamente le schede carburanti correttamente e completamente compilate con i dati dell’automezzo e dei chilometri percorsi nel mese o trimestre, ovvero complete dì tutti gli elementi richiesti nella normativa affinché ogni scheda carburante possa assolvere alla finalità prevista dalla legge (Dpr 444/1997).

Tuttavia l’operazione posta in essere dal contribuente non può essere contestata dall’Amministrazione finanziaria con delle semplici deduzioni, infatti, il fisco, per poter censurare tale operazione e contestare l'elusione fiscale, può farlo solo in relazione a operazioni commerciali non simulate, ma realmente volute ed immuni da invalidità ed è il Fisco che deve provare il risparmio fiscale in concreto ottenuto dal contribuente.

Questo quanto chiarito dalla Sentenza della Cassazione n. 3947 del 18 febbraio 2011.

Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
Sentenza Cassazione del 18/02/2011 n. 3947
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