L’Inps con circolare n. 5 del 13 gennaio 2011, chiarisce la sua posizione in merito al trattamento contributivo dei redditi percepiti da soggetti che svolgono, in maniera professionale ed abituale attività legata all’esercizio di arti e professioni (di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.), per la partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni.
L'Inps ha precisato che tali redditi non sono soggetti a contribuzione nell’ambito della gestione separata, ma devono essere assoggettati a prelievo contributivo presso la gestione previdenziale competente in relazione al reddito professionale, in quanto i redditi derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza, o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni, percepiti da soggetti che svolgono, in maniera professionale ed abituale attività legata all’esercizio di arti e professioni (di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.), concorreranno alla formazione del reddito derivante dall’attività professionale o artistica.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 105 del 12 dicembre 2001, ha tra l’altro chiarito la corretta interpretazione dell’attuale articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del citato Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.).
“Per regola generale i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Soltanto in via di eccezione, quando l’ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all’attività professionale”.
In pratica, i compensi derivanti dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa, se rientrano nell’oggetto tipico dell’attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente, non sono qualificati fiscalmente quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionali.”
Pertanto, i redditi derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza, o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni, percepiti da soggetti che svolgono, in maniera professionale ed abituale attività legata all’esercizio di arti e professioni (di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.), concorrendo alla formazione del reddito derivante dall’attività professionale o artistica, non sono soggetti a contribuzione nell’ambito della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dovendo invece essere assoggettati a prelievo contributivo nell’ambito della gestione previdenziale competente in relazione al reddito professionale.