Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 2 del 28/01/2011, in merito all'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con operatori residenti o aventi sede in Paesi "black list"
Elenco dei quesiti:
1. Operazioni oggetto di comunicazione
1.1 Importazioni
1.2 Spese di trasferta dei dipendenti
1.3 Cessioni gratuite di beni
1.4 Acquisti da un operatore economico non black list con rappresentante fiscale nominato in un Paese a regime fiscale privilegiato
1.5 Acquisti di servizi territorialmente rilevanti nel Paese del prestatore
1.6 Commissioni bancarie addebitate da un istituto di credito residente in un Paese a regime fiscale privilegiato
1.7 Operazioni attive e passive dei tour operator
1.8 Carte carburanti per rifornimenti effettuati dal contribuente italiano in Paese a fiscalità privilegiata
1.9 Vendite non documentate da fattura
1.10 Stabili organizzazioni
1.11 Cessioni e acquisti di beni “estero su estero”
1.12 Dichiarazione in caso di fusione
2. Momento rilevante ai fini della comunicazione
2.1 Acquisto di servizi in reverse-charge
2.2 Note di variazione relative ad operazioni realizzate prima del 1° luglio 2010
2.3 Fatture di acconto
3. Determinazione della periodicità
3.1 Transazioni con Cipro, Malta e Corea del Sud
3.2 Opzione per la periodicità mensile
4. Comunicazione integrativa e ravvedimento operoso
4.1 Rapporti tra comunicazione integrativa e ravvedimento operoso
4.2 Regolarizzazione senza sanzioni entro il 31 gennaio 2011 (Circolare 28 ottobre 2010 n. 54/E) – Estensione all’omessa presentazione per errore “scusabile”
4.3 Mancanza del codice identificativo degli operatori economici localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato
4.4. Codici fiscali