Nell’ottica della semplificazione degli adempimenti Iva, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto, con Circolare n. 1 del 25 gennaio 2011, che la possibilità di non comprendere la dichiarazione Iva in quella unificata possa essere riconosciuta nei confronti di tutti i contribuenti.
Indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva.
La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva comporta che il versamento del saldo annuale debba essere effettuato entro il 16 marzo in un’unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima. E’, pertanto, preclusa la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello UNICO.