A decorrere dal 1° gennaio 2011, si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a 150 milioni di euro.
Tale valore è utilizzato ai fini dell’individuazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto delle imprese di cui al periodo precedente per le quali l’Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale, di norma, entro l'anno successivo a quello della relativa presentazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009 n. 2.