Anche gli scambi di beni ovvero le prestazioni di servizi che il soggetto stabilito in Italia realizza nei confronti della stabile organizzazione di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list, qualora la stabile organizzazione sia situata in un Paese non incluso tra quelli a regime fiscale privilegiato, devono ritenersi soggetti all’obbligo di comunicazione, questo quanto chiarito dall'Agenzia con Risoluzione del 29/11/2010 n. 121
Viene stabilito il principio secondo cui anche le operazioni intercorse con la stabile organizzazione situata in un Paese a fiscalità ordinaria sono soggette all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1 del D.L. n. 40 del 2010, se la predetta stabile organizzazione fa capo ad un soggetto economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list.
Il predetto principio appare coerente con la realtà economica e giuridica sostanziale, in base alla quale la stabile organizzazione costituisce un’articolazione della casa madre e non un soggetto distinto dalla medesima.