La Corte di Cassazione con Sentenza del 20/10/2010 n. 21563 ha sancito l'assoggettamento ad Irap del professionista (nel caso di specie dell'Avvocato) che si avvale, nell'esercizio della propria attività, di un apprendista part time, in quanto tale condizione risulta sufficiente a delineare la presenza di autonoma organizzazione.
La Cassazione ribadisce che l’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
Costituisce poi onere del contribuente che richiede il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni sopra richiamate.