L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le comunicazioni emesse nei confronti dei contribuenti, ai sensi degli artt. 36-bis, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, (cd. Avviso Bonario) non sono impugnabili in quanto si tratta di un invito a fornire chiarimenti non contenente alcuna pretesa tributaria.
Si tratta delle seguenti comunicazioni:
L’art. 36-bis, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, prevede che “quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ... l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto d’imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”.
Analoga disposizione è contenuta in materia di Iva nell’indicato art. 54-bis, comma 3, del DPR n. 633 del 1972.Inoltre, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. “Statuto del contribuente”), “Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi tematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta”.