Normativa Pubblicata il 13/10/2010

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Esenzione dall’Irap per i piccoli imprenditori

Esenti dall’irap i piccoli imprenditori; questo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con tre Sentenze del 13/10/2010 (la n. 21122, 21123 e 21124), con le quali ha ritenuto esenti dall’imposta, artigiani, tassisti e coltivatori diretti, purchè non siano dotati di autonoma organizzazione



Forma Giuridica: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Numero del 13/10/2010
Fonte: Corte di Cassazione

Con le tre Sentenze della Corte del Cassazione del 13 ottobre 2010, è stato messo nero su bianco l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive di artigiani, tassisti e un coltivatori diretti, fornendo una netta distinzione fra imprenditori e piccoli imprenditori, sancendo il principio in base al quale i piccoli imprenditori sono esenti dall'imposizione Irap.

Ai fini dell'assoggettamento all’Irap rimane valido il principio in base al quale il piccolo imprenditore non deve essere dotato di autonoma organizzazione, requisito che dovrà essere provato dallo stesso contribuente.

Le Massime delle tre Sentenze:

Sentenza 21122, sezione Tributaria, del 13-10-2010

In tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore (nella specie, coltivatore diretto) è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.

Sentenza n. 21124, sezione Tributaria, del 13-10-2010

In tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore (nella specie artigiano) è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.

Sentenza 21123, sezione Tributaria, del 13-10-2010

In tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore (nella specie, tassista) è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.

Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
Corte di Cassazione Sentenze del 13/10/2010 n. 21122, 21123 e 21124
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