L'Agenzia delle Entrate, con Circolare dell' 8 ottobre 2010 n. 52/E, fornisce la mappa dei controlli he gli uffici saranno chiamati a seguire di fronte a contribuenti che, sottoposti ad accessi, ispezioni e verifiche, dovessero opporre lo scudo fiscale, ovvero dovessero opporre la dichiarazione riservata di emersione delle attività detenute all’estero.
Come chiarito dalla circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 (par. 10), il contribuente che intenda opporre all’Amministrazione Finanziaria gli effetti preclusivi ed estintivi, derivanti dallo scudo fiscale, deve farlo in sede di inizio di accessi, ispezioni e verifiche ovvero entro i trenta giorni successivi a quello in cui l’interessato ha formale conoscenza di un avviso di accertamento o di rettifica o di un atto di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti, i questionari e le richieste di cui agli articoli 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per formale conoscenza si intende la notifica, ritualmente eseguita, dei predetti atti.
In presenza di questa opposizione da parte del contribuente, l’Ufficio che procede al controllo deve porre in essere una serie di valutazioni ed adempimenti, attenendosi alle istruzioni operative elencate nella presente circolare.
Indice della Circolare: