L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il contribuente che emette lo scontrino fiscale deve coincidere con il venditore delle merci, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell’attività commerciale.
La Risoluzione n. 334 richiama le disposizioni normative in materia di scontrino fiscale (legge 26 gennaio 1983, n. 16), in particolare, l’articolo 1 del decreto ministeriale di attuazione 23 marzo 1983 dispone che “per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (…) deve essere rilasciato uno scontrino fiscale, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12, al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione. (…).”
Fra le predette caratteristiche di cui all’articolo 12 figura “il numero di partita IVA dell’emittente e ubicazione dell’esercizio”. Lo stesso articolo 12 dispone, inoltre, al quarto comma, che “lo scontrino di chiusura giornaliera deve contenere, nell’ordine elencato: 1) il numero di partita IVA dell’emittente e l’ubicazione dell’esercizio; (…)”.
Si richiama, inoltre, l’articolo 8 del medesimo decreto, ai sensi del quale “entro il giorno successivo a quello della messa in servizio dell’apparecchio misuratore fiscale, l’utente provvede a darne comunicazione al competente Ufficio unico delle entrate mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione (…) contiene i dati identificativi dell’utente (…) e l’ubicazione dell’esercizio in cui [il modello di misuratore fiscale] è in servizio. (…).”
Dalle norme citate si evince quindi che l’apparecchio misuratore fiscale deve essere intestato ad un unico soggetto utilizzatore che coincide necessariamente con il contribuente cui appartengono le merci cedute, a nulla rilevando le modalità di esercizio dell’attività commerciale.