Con provvedimento del 16 agosto 2010, l’Agenzia delle Entrate rende noto anche per quest’anno il valore credito d’imposta previsto dal dl n. 112/2008 e rifinanziato dalla legge finanziaria 2010, per le imprese di autotrasporto di merci.
L’entità del beneficio è pari al 38,5 per cento dell’importo pagato come tassa automobilistica per il 2010 per i veicoli di massa compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e al 77 per cento della stessa tassa per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate.
Per beneficiare del bonus fiscale gli autotrasportatori dovranno utilizzare il codice tributo indicato dall’Agenzia con risoluzione n. 81/E del 16/08/2010:
- “6829”, denominato “Credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010, in favore delle imprese di autotrasporto – art. 83-bis, comma 26, d.l. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Il codice tributo è esposto nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “Importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno “2010”, per il quale il credito è concesso.
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e può essere fruito tenendo conto delle condizioni e dei limiti fissati dall’Unione europea per gli “aiuti di importo limitato” - relativi al finanziamento delle imprese nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - recepiti nell’ordinamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009.
Sempre con lo stesso Provvedimento è stato approvato il
modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009.
In Allegato Provvedimento e Modello di Dichiarazione sostitutiva.