Art. 20 : Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore -
1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso
del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro cinquemila. 2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di
rafforzarne l'efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 49, al comma 13, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2011»;
b) all'articolo 58, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma: «Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non puo' comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima e' aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.».
(( 2-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per
la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 1 del presente articolo. ))
Art.37 - Disposizioni antiriciclaggio
1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie nonché alla identificazione del sistema di amministrazione e del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana. La presente disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia, che consentano la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a condizioni di parità e reciprocità.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere con proprio decreto di natura non regolamentare l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di attività svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo può essere inoltre esteso anche a paesi così detti non black list nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.