I giudici non potranno annullare l’atto, in presenza di un errore nell'avviso di accertamento, ma dovranno calcolare l’incidenza dell’errore, riducendo la pretesa dell’Ufficio, questa la conclusione della Cassazione con Sentenza del 21/07/2010 n. 17072.
Il giudice che ravvisa l'infondatezza parziale della pretesa da parte dell'amministrazione (nel caso di specie nell'avviso di accertamento era riscontrabile un errore nel calcolo del maggior ricavo per erronea considerazione dei beni strumentali) non deve, ne può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve giustificare la pretesa tributaria calcolando l'incidenza dell'errore sull'accertamento, verificando se correggendo l'errore permangono i presupposti per il tipo di accertamento, e in ogni caso se residua una pretesa fiscale.