Normativa Pubblicata il 23/06/2010

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Deducibilità dei corrispettivi erogati per sponsorizzazione società sportive dilettantistiche

Deducibilità dal reddito d’impresa dei corrispettivi erogati in virtù di contratti di sponsorizzazione a società e associazioni sportive dilettantistiche in misura eccedente rispetto all’importo annuo di 200.000 euro.



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 57/E del 23/06/2010
Fonte: Agenzia delle Entrate

Il soggetto erogante che  versa alle società o associazioni sportive dilettantistiche un  corrispettivo di ammontare superiore al limite annuo complessivo di 200.000 euro,  puo' dedurre l’eccedenza dal reddito secondo le  regole ordinarie previste dal TUIR. 

Più in particolare, l’eccedenza in discorso sarà deducibile dal reddito  d’impresa del soggetto erogante ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo, del  TUIR a condizione, ovviamente, che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti
i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di  altra prestazione pubblicitaria.

Devono  altresì essere soddisfatti, secondo i principi generali recati dal  TUIR all’art. 109, i requisiti della competenza, della certezza, quanto all’esistenza  del costo, e dell’oggettiva determinabilità dello stesso, quanto al relativo  ammontare, nonché dell’inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi  o altri proventi imponibili.

In merito al trattamento tributario applicabile alle somme di cui trattasi in  capo alle società o associazioni sportive dilettantistiche destinatarie dei corrispettivi  come sopra individuati, si precisa, infine, per completezza, quanto segue.

Qualora le società ed associazioni sportive dilettantistiche che  percepiscono le somme  in virtù di contratti di sponsorizzazione  abbiano esercitato l'opzione di cui alla L. 398/91, tali somme – in quanto proventi derivanti  dallo svolgimento di attività commerciali da parte degli stessi enti – concorreranno  alla determinazione dell'  importo pari a 250.000 euro, il cui superamento implica la decadenza dai richiamati benefici fiscali previsti dalla legge n. 398 del  1991, con conseguente applicazione del regime tributario ordinario previsto agli  effetti delle imposte sui redditi e dell’IVA, sia per quanto riguarda la determinazione  delle imposte che ai fini degli adempimenti contabili.

Fonte: Agenzia delle Entrate


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Risoluzione del 23/06/2010 n. 57
TAG: Terzo Settore e non profit