Al fine di potenziare l’attività di contrasto all’evasione mediante interventi di deflazione e semplificazione del contenzioso tributario e di accelerazione della riscossione, con decreto-legge del 25 marzo 2010, n. 40 sono state apportate alcune rilevanti modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Le modifiche riguardano, in particolare:
- la disciplina della notificazione delle sentenze delle Commissioni tributarie;
- l’istituto della conciliazione giudiziale, e, coerentemente, la disciplina dell’accertamento con adesione;
- l’autorizzazione alla proposizione dell’appello principale da parte delle strutture territoriali;
- la riscossione provvisoria delle somme dovute in base a decisioni della Commissione tributaria centrale.
Infine, con disposizione inserita in sede di conversione nel comma 2-bis del citato articolo 3 del decreto, è stata prevista una speciale definizione delle controversie instaurate da oltre dieci anni e pendenti presso la Commissione tributaria centrale e presso la Corte di cassazione.
Con la presente circolare l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alle modifiche introdotte dal decreto.
INDICE
1. Premessa
2. Le modifiche alla disciplina delle notificazioni
2.1. Le nuove modalità di notificazione della sentenza
2.2. Gli adempimenti presso la segreteria della Commissione tributaria
3. Le modifiche alla conciliazione giudiziale e all’accertamento con adesione
3.1. La conciliazione giudiziale
3.2. L’accertamento con adesione
4. L’autorizzazione all’appello
5. Riscossione a seguito di decisioni della Commissione tributaria centrale
6. Definizione delle controversie pendenti
6.1. Ambito di applicazione
6.1.1. Iscrizione a ruolo del ricorso
6.1.2. Parte del giudizio
6.1.3. Soccombenza dell’Amministrazione finanziaria
6.2. Pendenza della controversia
6.3. Controversie definibili
6.4. Definizione delle controversie pendenti in Commissione tributaria centrale - Reclamo
6.5. Definizione delle controversie pendenti in Cassazione
6.5.1. Pagamento delle somme dovute
6.5.2. Presentazione dell’istanza