L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'assoggettabilità o meno all'Irap degli agenti di commercio e promotori finanziari.
In base a quanto evidenziato dalla Circolare, a seguito dei successivi orientamenti della giurisprudenza (Sentenze Cassazione 26 maggio 2009, nn. 12108,12109,12110,12111), anche per questi soggetti andrà valutata caso per caso l'esistenza di autonoma organizzazione, non è infatti la oggettiva natura dell'attività svolta ad essere alla base dell'imposta, ma il modo, autonoma organizzazione, in cui la stessa è svolta.
INDICE:
1. Premessa
2. Attività ausiliarie del commercio di cui all’articolo 2195, primo comma, n. 5 del codice civile
2.1 Posizione espressa nella circolare n. 45/E del 2008
2.2 Sentenze della Cassazione, SS.UU., 26 maggio 2009, nn. 12108, 12109, 12110, 12111
3. Autonoma organizzazione – utilizzazione di beni e servizi di terzi
4. Attività di medico di medicina generale
5. Omessi versamenti
6. Conclusioni