Secondo l'Agenzia delle Entrate non si applica l’aliquota Iva ridotta ai servizi di telecomunicazione prestati nei confronti dei disabili.
Possono invece fruire della tassazione agevolata al 4 per cento le cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, dove per sussidi tecnici si intendono le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.
Da qui si evince che l’agevolazione è applicabile solo ai sussidi che si sostanziano in beni fisici, pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’aliquota agevolata le prestazioni di servizi connesse al loro utilizzo.