Normativa Pubblicata il 27/05/2010

Iva - non si applica l'IVA ridotta per i servizi di telecomunicazione prestati nei confronti di soggetti portatori di handicap

Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 27 Maggio 2010 n. 43



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 43 del 27/05/2010
Fonte: Agenzia delle Entrate

Secondo l'Agenzia delle Entrate non si applica l’aliquota Iva ridotta ai servizi di telecomunicazione prestati nei confronti dei disabili.

Possono invece fruire della tassazione agevolata al 4 per cento le cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, dove per sussidi tecnici si intendono le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

Da qui si evince che l’agevolazione è applicabile solo ai sussidi che si sostanziano in beni fisici, pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’aliquota agevolata le prestazioni di servizi connesse al loro utilizzo.

Fonte: Agenzia delle Entrate


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Risoluzione del 27/05/2010 n. 43
TAG: Agevolazioni disabili e invalidità