Con Sentenza n. 9916 del 26/04/2010 i giudici di appello hanno osservato che era preciso obbligo di diligenza del professionista non appostare costi privi di documentazione o non inerenti all'anno della dichiarazione del cliente, quindi il commercialista avrebbe dovuto escludere i costi dalla dichiarazione dei redditi, qualora il cliente non avesse provveduto a fornire la relativa documentazione.
Pertanto, a nulla rileva, al fine di escludere una responsabilità del commercialista, la circostanza che lil cliente tenesse in modo disordinato la sua contabilità.