L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per fruire del credito di imposta da utilizzare in compensazione, a favore delle imprese che effettuano negli Stati membri o nei Paesi terzi investimenti finalizzati a incentivare l'acquisto di prodotti agricoli di qualità.
L’articolo 1, comma 1088, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha riconosciuto, alle imprese che producono prodotti di cui all’Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e dell’articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un’impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
Il successivo comma 1090 ha demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le modalità applicative dei commi da 1088 a 1090.
Il predetto decreto Interministeriale è stato emanato in data 24 luglio 2009 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010. L’articolo 5, comma 2 del decreto ha stabilito che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo in base alle disposizioni dell’articolo 4.
Pertanto, al fine di consentire la fruizione del predetto credito d’imposta con le modalità previste dal citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il seguente codice tributo: