L'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento con il quale ha approvato in maniera definitiva il modello INTRA 12 per la dichiarazione mensile relativa agli acquisti da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti Iva e dagli agricoltori esonerati e il modello INTRA 13 per la dichiarazione dei singoli acquisti intracomunitari, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
I Modelli sono utilizzati entrambi a partire dal 1° giugno 2010.
Il Modello INTRA 12 deve essere utilizzato dagli enti, dalle associazioni e dalle altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, e dai produttori agricoli di cui all’articolo 34, sesto comma, dello stesso decreto, che hanno effettuato acquisti intracomunitari di
beni oltre il limite di 10.000 euro, ovvero che hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su tali acquisti ai sensi dell’articolo 38, comma 6, del citato decreto legge n. 331 del 1993.
Il Modello INTRA 13 deve essere utilizzato dai soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti Iva, che intendono effettuare acquisti intracomunitari di beni soggetti ad imposta. Fino al raggiungimento del limite di 10.000 euro previsto dall’articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i predetti soggetti, che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su tali acquisti ai sensi dell’articolo 38, comma 6, del citato decreto legge n. 331 del 1993, devono dichiarare, all’ufficio competente in relazione al domicilio fiscale e anteriormente all’effettuazione di ogni
acquisto intracomunitario, l’ammontare dell’acquisto in corso nonché l’ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell’anno.
Si evidenzia che al superamento del limite di 10.000 euro, al solo fine del pagamento in Italia dell’Iva sugli acquisti intracomunitari di beni, è necessario richiedere l’attribuzione del numero di partita Iva mediante la presentazione del modello anagrafico AA7.