L’Amministrazione finanziaria si è più volte pronunciata, affermando sempre l’assoggettabilità fin dall’origine all’imposta di bollo delle certificazioni anagrafiche. (cfr. risoluzioni: 9/12/1983 prot. 300612, ris. 21/11/1986 prot. 301694, ris. 19/10/1987 prot. 352014, ris. 9/12/1987 prot. 352119, ris. 22/4/1994 prot. 811, ris. 22/4/1994 prot. 851, ris. 17/12/1994 prot. 27, ris. 5/6/1995 prot. 135, ris 15/7/1995 prot. 208).
Tuttavia, i certificati in discorso possono essere rilasciati senza il pagamento dell’imposta di bollo se destinati a uno degli usi indicati nella tabella allegato B, annessa al citato DPR n. 642 del 1972, recante l’elencazione degli atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta, o nei casi previsti da leggi speciali.
L’articolo 5 della Tabella allegata al predetto decreto prevede, tra l’altro, l’esenzione dall’imposta di bollo per gli “Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentate ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie…”.
Atteso ciò, poichè la denuncia di successione è un adempimento di natura fiscale adottato per dichiarare che il patrimonio di un soggetto defunto viene trasferito ad altri soggetti, siano essi eredi o legatari ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e considerato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett f), del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 si intende per “CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche”, si ritiene che i certificati rilasciati ai fini dell’allegazione alla dichiarazione di successioni siano esenti dall’imposta di bollo in quanto ricompresi nella fattispecie di documenti richiamati all’articolo 5
della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972.
E’, tuttavia, il caso precisare che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l’uso al quale gli stessi sono destinati (cfr. risoluzione 23 novembre 1987, n. prot.280908).
Per completezza di argomento si comunica che ai sensi dell’articolo 30, comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) “I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15”.