L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l’impresa artigiana già iscritta al registro imprese, mediante la Comunicazione unica e che successivamente, integrando la prima pratica, procede all’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane non deve assoggettare nuovamente ad imposta di bollo, di cui all’articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, la seconda Comunicazione unica inviata, riferendosi al numero di protocollo della prima pratica e compilando, in una nuova comunicazione, i campi relativi all’albo imprese artigiane, all’INPS ed eventualmente all’INAIL.