L'attesa sentenza della Corte di Giustizia sul Diritto alla detrazione dell'Iva assolta a monte è stata emanata oggi, 14 settembre. Lo stato Italiano è stato condannato ad adeguare le norme Iva in vigore ormai dal 1980 in violazione della Sesta Direttiva, ma non solo.....gli effetti della sentenza produrranno effetti anche sul passato.
Il ministro Visco ha emanato un comunicato che nasconde tra le righe la preoccupazione che la sentenza produrra' sui conti pubblici.
Il problema è che per la maggior parte delle imprese, che hanno utilizzato le autovetture per la produzione dei propri ricavi imponibili (quindi per molte) scattera' il diritto al rimborso.
L'Iva indeducibile in tutti questi anni è stata poi detratta come costo e quindi anche il ricalcolo non si presenta agevole.
Ecco il testo del comunicato del Ministro Visco ed allegata la sentenza integrale della Corte, riservandoci nel prosieguo di fornire indicazioni e approfondimenti per iniziare le pratiche dei rimborsi.
Comunicato del Ministero dell'Economia e del Dipartimento per le politiche fiscali del 14 settembre 2004. La sentenza della Corte di Giustizia nella causa Stradasfalti (C-228/05) ha effetti rilevanti sui conti pubblici italiani. La pronuncia del giudice comunitario, peraltro, non modifica i principi fondamentali del diritto alla detrazione IVA. Va ricordato, infatti, che la possibilità di detrarre l'Iva è riferita alle sole autovetture destinate a utilizzazioni inerenti a operazioni imponibili, effettuate nell'esercizio dell'attività d'impresa.
Pertanto, la detrazione è limitata per le autovetture utilizzate anche ad altri fini, estranei all'attività d'impresa.
In particolare, occorre sottolineare che non costituisce utilizzo nell'esercizio di attività di impresa l'assegnazione delle autovetture in uso ai dipendenti (c.d. fringe benefit).
In considerazione di ciò, l'Amministrazione finanziaria sta studiando una specifica procedura, che consenta ai contribuenti di dichiarare le percentuali di utilizzazione delle autovetture per usi extraziendali. Va considerato, inoltre, che la maggiore detrazione dell'Iva produce effetti di segno contrario sulla determinazione delle basi imponibili delle imposte sui redditi e dell'IRAP (in termini di minori ammortamenti e minori spese di funzionamento e manutenzione deducibili).
La modulistica che l'Amministrazione finanziaria ha allo studio dovrà consentire anche il calcolo di queste conseguenze.
Di seguito il testo integrale della sentenza.
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 14 settembre 2006 -
«Sesta direttiva IVA - Artt. 17, n. 7, e 29 - Diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte»