Con Sentenza del 12 Febbraio 2010 n. 3240 la Corte di Cassazione dice no alla doppia contribuzione per il socio amministratore, infatti i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, diverse attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, (come gestione commercianti e gestione separata dell'Inps) devono iscriversi nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale dedicano personalmente la loro opera in misura prevalente.