Deducibili da un solo genitore le spese mediche per i figli minori.
La Corte di Cassazione ha affermato che non è applicabile la rettifica della dichiarazione ex art. 36- bis del DPR n. 600/73 nel caso in cui l'A.F. non condivida le modalità di ripartizione tra i coniugi delle spese sostenute per conto dei figli minori.
Tali spese devono essere dedotte dal coniuge che sostiene la spesa anche se il minore è fiscalmente a carico di entrambi i genitori in quanto entrambi possessori di reddito.
Le spese sanitarie devono incidere sulla capacità contributiva del soggetto passivo d'imposta che ha sostenuto l'onere.
(Corte di Cassazione, Sentenza n. 14021, 16/06/2006)