Con Risoluzione del 12 Febbraio 2010 l'Agenzia, richiamandosi al regolamento attuativo riconosce il diritto al bonus del 36% per i lavori riguardanti tutte le parti condominiali comuni.
Pertanto, la detrazione deve intendersi riconosciuta per gli interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) e d) (dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457) realizzati dal condominio su tutte le parti comuni dell’edificio residenziale, come definite dall’art. 1117, nn. 1, 2 e 3 del codice civile.
Sulla base di tale interpretazione è superato l’orientamento espresso sul punto in questione con la risoluzione 84/2007, che considerava agevolabili soltanto gli interventi su determinate parti comuni elencate nel n. 1 dell’art. 1117 c.c., quali, ad esempio, muri maestri, tetti, portoni d'ingresso, scale e cortili, escludendo dal beneficio i lavori eseguiti sulle altre parti comuni, elencate nei successivi numeri 2 e 3 del medesimo articolo 1117 c.c.