Normativa Pubblicata il 31/12/2009

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Territorialita' IVA - novita' a partire dal 1° gennaio 2010

Agenzia delle Entrate - Circolare del 31 dicembre 3009, n. 58/E



Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 58 del 31/12/2009
Fonte: Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009, ha fornito delle prime istruzioni operative sulle nuove regole riguardanti il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi ai fini IVA in attesa dell'approvazione del decreto legislativo che recepisce nell'ordinamento nazionale le norme comunitarie.
Le novità, che sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2010, sono:

1. Cambia la regola generale per la territorialità IVA delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi: si passa dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore a quello di tassazione nel Paese di stabilimento del cliente. Per i servizi resi a consumatori privati resta invece confermata la tassazione nel Paese del Prestatore.

2. Scatta l'introduzione generalizzata del principio dell'inversione contabile, il reverse charge, secondo il quale il committente nazionale, soggetto passivo, deve provvedere a tutti gli adempimenti relativi all'applicazione dell'imposta riguardo alle prestazioni di servizio ricevute da un soggetto passivo non residente e territorialmente rilevanti in Italia.

3. Viene estesa la definizione di soggetto passivo ai fini della tassazione delle prestazioni di servizi. Dal 2010, infatti, sono considerati tali anche gli enti, soggetti passivi, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, nonché gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale ma che sono comunque titolari di numero di partita Iva, avendo effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare superiore a 10mila euro.


INDICE

Premessa
1. Le nuove regole sul luogo di prestazione dei servizi
2. Deroghe ai principi generali di territorialità
2.1. Deroghe previste sia per i rapporti B2B che per i rapporti B2C
2.1.1. Deroghe già vigenti
2.1.2. Nuove fattispecie derogatorie
2.2. Deroghe previste esclusivamente per i rapporti B2B
3. Obblighi dei contribuenti

Fonte: Agenzia delle Entrate


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Agenzia delle Entrate - Circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009
TAG: Adempimenti Iva Reverse charge Operazioni Intra ed extra comunitarie