Secondo l'Agenzia delle Entrate l'applicabilità del raddoppio del termine di decadenza per l'attività di accertamento ai fini Iva e imposte sui redditi, previsto nei casi in cui il contribuente abbia commesso una violazione tributaria che comporti obbligo di denuncia penale, opera a prescindere dalle successive vicende del giudizio penale che consegua alla denuncia e, di conseguenza, anche nei casi di successiva archiviazione o di proscioglimento.