L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale della cessione dello sfruttamento economico del diritto d’immagine con costituzione di una rendita vitalizia, stabilendo che l'operazione è imponibile ai fini Iva.
Dal punto di vista delle imposte sui redditi, il premio assicurativo versato dall'acquirente è tassabile come reddito da lavoro autonomo, e la rendita vitalizia, infine, avendo funzione previdenziale, rappresenta, ai fini fiscali, reddito di capitale ed è sottoposta a imposta sostitutiva.
L’imposizione della cessione del diritto di sfruttamento dell’immagine, prima, e della rendita vitalizia poi, non configura un fenomeno di doppia imposizione, trattandosi di fattispecie impositive che danno luogo a due diversi presupposti reddituali.