Normativa Pubblicata il 17/09/2009

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Disciplina IRAP del riallineamento dei valori civili e fiscali per i soggetti che applicano gli ias

Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 17 Settembre 2009 n. 248



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 248 del 17/09/2009
Fonte: Agenzia delle Entrate

L’articolo 1, comma 51, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007 stabilisce uno specifico criterio da applicare ai fini IRAP per il riallineamento delle eccedenze pregresse dedotte extracontabilmente mediante il quadro EC del modello unico.

In particolare, la predetta norma prevede che “l’ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell’apposito prospetto (…) è
recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007”.

Come precisato nella circolare dell’11 luglio 2008, n. 50/E, la norma in esame si applica anche con riferimento ai disallineamenti IRAP esistenti al 31 dicembre 2007 tra i valori civili e fiscali relativi ai marchi e all’avviamento.
In altri termini, il recupero a tassazione IRAP in sei quote costanti trova applicazione anche con riferimento ai marchi e all’avviamento la cui deducibilità - ai sensi del nuovo articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997 – continua ad essere ammessa extracontabilmente negli esercizi successivi al 2007 per la generalità delle imprese, in deroga al principio di derivazione dalle voci rilevanti del conto economico.

Al riguardo, si conferma che quanto affermato nella citata circolare n. 50/E del 2008 trova applicazione anche nei confronti dei contribuenti che, adottando i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, non ammortizzano contabilmente il costo dell’avviamento.
L’articolo 1, comma 51 in esame, infatti, si preoccupa di recuperare a tassazione IRAP le eccedenze pregresse dedotte extracontabilmente mediante il quadro EC, senza dettare specifiche deroghe per i soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

Ciò considerato, si ritiene che la Società debba comunque assoggettare a tassazione in sei quote costanti l’ammontare complessivo dei componenti negativi relativi all’avviamento dedotti extracontabilmente dalla base imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, così come previsto dall’articolo 1, comma 51 della legge n. 244 del 2007.

Fonte: Agenzia delle Entrate


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Risoluzione del 17/09/2009 n. 248
TAG: Principi Contabili Internazionali Determinazione imposta IRAP