Sono stati istituiti i codici da indicare per il versamento, da parte dei datori di lavoro, del contributo forfetario per l'emersione di lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari occupati in attività di assistenza alla persona e nel lavoro domestico (badanti e colf), di cui all’articolo 1-ter del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
L’articolo 1-ter del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto, nei casi esposti nel comma 1 dello stesso articolo, che i datori di lavoro possono dichiarare, dal 1 al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro per:
1. attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
2. lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Tale dichiarazione di emersione è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, mentre è presentata allo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario.
Ai sensi del comma 3, dello stesso articolo 1-ter del decreto legge 78/2009, la dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore.
Al fine di consentire il versamento del suddetto contributo, esclusivamente tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, sono istituiti i seguenti codici:
- “RINT” denominato “Datori di lavoro domestico – emersione lavoratori italiani e comunitari - art. 1-ter del d.l. 78/2009” convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- “REXT” denominato “Datori di lavoro domestico – emersione lavoratori extracomunitari - art. 1-ter del d.l. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ”.
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, nella sezione “CONTRIBUENTE”, nel campo “Codice Fiscale” va indicato il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento mentre non vanno compilati i campi “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e “codice identificativo”.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, nel campo “tipo” va indicato il carattere “R” e nel campo “elementi identificativi” va indicato:
a) nel caso di lavoratori italiani o comunitari, in corrispondenza del codice “RINT”, il codice fiscale del lavoratore. Nel caso in cui ne sia sprovvisto va indicato il numero di un documento di identità in corso di validità;
b) nel caso di lavoratori stranieri extracomunitari, in corrispondenza del codice “REXT”, il numero di passaporto o di altro documento equipollente.
Si precisa che nel caso in cui il numero dei caratteri identificativi del documento, da inserire nel campo “elementi identificativi”, sia superiore a 17, vanno indicati solo i primi 17 caratteri. Il campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, viene valorizzato con l’anno “2009”, per il quale si effettua il versamento.
Il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” è reperibile nei siti www.agenziaentrate.gov.it , www.interno.it , www.lavoro.gov.it e www.inps.it .
I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 21 agosto 2009 ed il pagamento può essere effettuato presentando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” presso qualunque sportello bancario, postale e degli agenti della riscossione o telematicamente utilizzando i servizi on-line dell’Agenzia delle entrate, con esclusione quindi di quelli offerti dal sistema bancario (home banking e corporate banking) e postale (home banking).
IN ALLEGATO LE ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO