L'Agenzia delle Entrate chierisce che che per i soggetti operanti nel settore creditizio che redigono il bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 87 del 1992 - a prescindere dalla categoria di strumenti finanziari in cui i crediti sono classificati - l’articolo 106, comma 3, del TUIR, in relazione ad “operazioni di erogazione del credito alla clientela”, attribuisce rilevanza al “valore dei crediti risultanti in bilancio”. Tale disposizione, in quanto norma speciale, prevale in ogni caso sulle disposizioni contenute nell’articolo 110 del TUIR e richiamate dalla Società a sostegno della soluzione prospettata.
Pertanto i maggiori valori derivanti dalla valutazione dei crediti (tanto al fair value, come nel caso in questione, quanto al costo ammortizzato) devono essere computati nella determinazione del costo fiscalmente riconosciuto degli stessi e, conseguentemente, concorrono a formare il reddito imponibile del periodo d’imposta.