La cosiddetta contabilita' "in nero", risultante da appunti personali ed informali dell'imprenditore, costituisce valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravita', precisione e concordanza richiesti dalla legge.
Deve ritenersi, cioe', che tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e seguenti del codice civile vanno ricompresi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore e il risultato economico dell'attivita' svolta. E spetta al contribuente fornire prove in senso contrario.
*Massima redatta dal servizio di documentazione economica e tributaria