L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, il presidente della società di revisione può, in alternativa al presidente del collegio sindacale, attestare i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalla società quotata in borsa e la loro rispondenza alla documentazione contabile e ai dati riportati nella dichiarazione Irap.
In sostanza, considerato che l'attestazione prevista dal citato articolo 11, comma 1, lett. a), n. 5) del decreto Irap assolve essenzialmente la funzione di garantire l'effettività dei costi di ricerca e sviluppo e la corrispondenza degli stessi alla relativa documentazione contabile, la stessa non può che essere rilasciata dall'organo che, in virtù della natura dei poteri attribuitigli ed esercitati, è deputato allo svolgimento della funzione di controllo di tipo contabile/gestionale.
Difatti, il revisore/società di revisione, proprio in virtù delle mansioni attribuitegli dalla norma e dei poteri di cui agli articoli 155 del TUF e 2409-ter del codice civile, ha strumenti, cognizioni e possibilità di controllo, rispetto al presidente del Collegio Sindacale, per attestare l'effettivo sostenimento dei costi e la loro rispondenza alle rilevazioni contabili e ai dati riportati nella dichiarazione IRAP.
Si ritiene quindi corretta l'interpretazione secondo cui l'attestazione prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), n. 5, del decreto IRAP può essere rilasciata, nel caso di società quotate, dal presidente della società di revisione o, in alternativa, dal soggetto che ne ha la rappresentanza ai fini del controllo contabile.