L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i compensi percepiti dal professionista per l’attività di sindaco in diverse società commerciali concorrono in quanto redditi di lavoro autonomo alla formazione della base imponibile IRAP.
Questo a seguito del principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di tutti quei rapporti di collaborazione che siano connessi all’attività artistica o professionale esercitata dal contribuente.
In forza dell’attrazione, i compensi derivanti dai rapporti di collaborazione, non più qualificati fiscalmente quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono essere inquadrati tra i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del Tuir, ed essere assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionale.
Detti compensi, infatti, poiché rientranti tra i redditi dell’attività professionale di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir, costituiscono componenti positivi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP dovuta dal professionista. Per il soggetto erogante, d’altro canto, i compensi corrisposti configurano componenti negativi deducibili ai fini dell’IRAP dovuta.