Normativa Pubblicata il 06/03/2009

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Reverse Charge - omessa integrazione e registrazione della fattura

Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 6 Marzo 2009 n. 56



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 56 del 06/03/2009
Fonte: Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 56/E del 6 marzo 2009 fornisce chiarimenti in merito all'ipotesi di accertamento di avvenuta violazione degli obblighi imposti dal regime dell'inversione contabile.

L'Agenzia ha precisato che è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell’imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell’inversione contabile.

La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l’imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore…la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell’imposta irregolarmente assolta, con un minino di 258 euro e comunque non oltre 10000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni.

Nel fissare le sanzioni applicabili nel caso di mancato assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile, il legislatore ha enunciato, tra l’altro, il principio secondo cui è fatto salvo “il diritto alle detrazioni ai sensi dell’art. 19 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633” quando “l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore”.
In tal modo il legislatore ha voluto salvaguardare il principio di neutralità fiscale in base al quale la detrazione dell’Iva deve essere riconosciuta tutte le volte in cui gli obblighi sostanziali sono stati soddisfatti.

Fonte: Agenzia delle Entrate


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Risoluzione del 6/03/2009 n. 56
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