E’ stato emanato in data 26 novembre 2008 il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in attuazione dell’art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, che ha previsto la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento fiscale, incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo.
Il provvedimento definisce le modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi statali tramite il sistema S.I.A.T.E.L., nonché, in esecuzione del punto 6.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007, la tempistica di trasmissione delle segnalazioni stesse. Il provvedimento precisa, inoltre, le modalità di ripartizione della quota spettante ai singoli Comuni, che hanno partecipato all’accertamento.
Vediamo il testo del provvedimento di seguito:
Provvedimento n. 2008/175466
Definizione delle modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi statali e del criterio di ripartizione della quota spettante ai singoli Comuni, in attuazione dei punti 6.1 e 11.4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007, pubblicato nella G. U. del 17 dicembre 2007, n. 292.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento e sulla base dei criteri concordati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l’approvazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007, sentito il Comitato Paritetico Agenzia delle entrate - Anci per l’attuazione del processo di partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale
Dispone:
1. Modalità di trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi statali.
1.1 I Comuni trasmettono all’Agenzia delle entrate le segnalazioni, di cui al punto 3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007, suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi statali avvalendosi del sistema
S.I.A.T.E.L..
1.2 La trasmissione delle segnalazioni di cui al punto precedente è effettuata utilizzando un’apposita applicazione realizzata in ambiente WEB e disponibile sul sistema S.I.A.T.E.L., in grado di verificare e garantire la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dall’allegato tecnico al presente provvedimento.
1.3 La trasmissione delle segnalazioni di cui al punto 1.1 si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricezione dei dati delle segnalazioni stesse. Tale ricezione sarà evidenziata, con apposita messaggistica, dall’applicazione prevista dal precedente punto 1.2.
2. Tempistica di trasmissione delle informazioni.
2.1 Per i periodi d’imposta i cui termini per l’esercizio dell’attività d’accertamento decadono il 31 dicembre dell’anno nel quale si effettua la segnalazione, la trasmissione telematica di cui al punto precedente è effettuata entro e non oltre il giorno 30 del mese di giugno.
3. Trattamento dei dati.
3.1 I dati e le notizie contenuti nelle segnalazioni, trasmessi in conformità al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono inseriti nei sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate e sono trattati, secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa, attraverso sistemi di elaborazione, che consentono di individuare i soli soggetti che possiedono i requisiti previsti per l’esecuzione dei controlli fiscali.
3.2 Il trattamento dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui transazioni sono compiutamente tracciate.
4. Sicurezza dei dati.
4.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati oggetto delle segnalazioni è garantita dal sistema telematico S.I.A.T.E.L., già utilizzato per lo scambio di informazioni tra Comuni e Anagrafe Tributaria, le cui specifiche tecniche e di sicurezza sono analiticamente descritte nell’allegato 1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007.
5. Consultazione del Garante.
5.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto dell’emanazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 154, comma 5, del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
6. Modalità di ripartizione della quota spettante ai singoli Comuni che partecipano all’accertamento.
6.1 La partecipazione dei singoli Comuni all’accertamento fiscale è incentivata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del Comune che abbia contribuito all’accertamento stesso.
6.2 La partecipazione di più Comuni all’accertamento di una medesima posizione soggettiva dà luogo alla ripartizione in uguale misura della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell’intervento dei Comuni che abbiano contribuito al medesimo accertamento.
6.3 La quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo spettante ai Comuni è calcolata sugli importi dovuti a titolo di imposta o maggiore imposta oggetto dell’avviso d’accertamento, sui relativi interessi e sugli importi riscossi a titolo di sanzioni, ove dovute.
7. Entrata in vigore.
7.1 Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2001, n. 36 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2001, n. 9.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Ministero delle finanze del 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n. 187.
Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazione ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42.
Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174.
Deliberazione del Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2004, n. 57.
Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112.
Decreto legge del 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge del 2 dicembre 2005, n. 248, articolo 1, come modificato dall’art. 83, comma 4, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2007, n. 292.
Roma, 26 novembre 2008
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera