Con la risoluzione n. 444 viene chiesto all’Agenzia delle Entrate il corretto trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo delle ricevute per spese mediche e se l’imposta di bollo applicata alle ricevute stesse, possa essere considerata tra gli importi detraibili delle spese mediche.
L’Agenzia facendo riferimento all’articolo 13 n.1 della tariffa allegato A parte I annessa al DPR 26/10/1972 n.642, chiarisce che l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture, per prestazioni di importo superiore a euro 77,47, è a carico del soggetto che forma il documento, ma che sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta tutte le parti che sottoscrivono il documento stesso.
Quindi nel caso in cui viene consegnato al cliente un atto non in regola con le disposizioni sul bollo, quest’ultimo deve presentare l’atto all’ufficio locale delle entrate e provvedere alla sua regolarizzazione col pagamento dell’ imposta. Solo cosi il cliente sarà esente da qualsiasi responsabilità.
Nel caso in esame quindi l’istante deve innanzitutto presentare il documento all’ufficio competente e pagare il relativo tributo e successivamente potrà considerare quest’ultimo come costo accessorio computandolo nella determinazione dell’onere che dà diritto alla detrazione.
La stessa conclusione vale nel caso in cui l’imposta di bollo sia stata esplicitamente traslata sul cliente da parte del professionista e separatamente addebitata in fattura.
In conclusione: Il cliente che riceve una fattura o una ricevuta, è legittimato a portare in detrazione le spese relative all’imposta bollo solo se effettua egli stesso il pagamento del tributo al posto del professionista, sia per inadempienza di quest’ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto irregolare, sia per esplicito accordo fra le parti. In quest’ultimo caso, infatti, è consentito addebitare al cliente, in aggiunta al compenso professionale, l’importo del bollo.
Al di fuori di queste due ipotesi la detrazione non è ammissibile.